Art. 84.
(Titolo onorifico).

      1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come da ultimo sostituito dall'articolo 83 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 11-bis. - (Titolo onorifico) - 1. All'atto della cessazione dalla funzione o dall'incarico può essere conferito al giudice tributario il titolo ufficiale onorifico inerente alla funzione o all'incarico immediatamente superiore».